Statuto

Scarica intero documento in formato .DOC

 

CAPO  I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto  dello  Statuto

1.  Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione del Comune di Piovene Rocchette, ed in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra Enti, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

2.  I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla legge vengono attuati con appositi regolamenti.

 

Art. 2 - Autonomia statutaria

1.  Il Comune di Piovene Rocchette, ente locale autonomo all'interno dell'unità della Repubblica, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2.  Il Comune di Piovene Rocchette:

a)  Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa;

b)  Ha autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito del proprio statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanzia pubblica;

c)  È titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.

 

Art. 3  - Sede

1.  Il Comune ha la sua sede nell'edificio comunale in Via Libertà.

2.  Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati in sedi diverse da quella di cui al comma precedente.

 

Art. 4 - Stemma e gonfalone

1.  Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Piovene Rocchette e con stemma concesso con Regio Decreto in data 12 febbraio 1930.

2.  Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Regio Decreto in data 12 aprile 1934.

3.  Sono vietati l'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali.

 

 Art. 5 - Finalità

1.  Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2.  Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, politiche, economiche e sindacali all' attività amministrativa.

3.  Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a)  superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;

b)  promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione;

c)  sostegno della realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

d)  tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, tradizionali, religiose e laiche presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e)  rispetto e piena attuazione della legislazione in tema di parità di trattamento e pari opportunità tra uomo e donna;

f)   solidarietà nei confronti delle fasce più bisognose della popolazione residente nel territorio del Comune di Piovene Rocchette;

g)  promozione e realizzazione della diffusione della cultura della pace come diritto fondamentale degli uomini e dei popoli, della cooperazione internazionale, della promozione dei diritti umani e delle libertà democratiche, in conformità a quanto sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana all'art.11 e dalla Regione Veneto nella legge regionale 30.03.1988, n.18;

h)  riconoscimento, nel rispetto delle leggi vigenti, del valore di ogni essere umano dal concepimento alla morte naturale e promozione di ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreta solidarietà, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche e psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza ed età;

i)   sostegno e salvaguardia della famiglia, prima formazione sociale, per la piena realizzazione dei suoi fini istituzionali;

j)   tutela della salute quale bene primario della persona e salvaguardia della sicurezza personale e patrimoniale del cittadino.

 

Art. 6 - Cultura di base e tradizioni

1.  La società civile di Piovene Rocchette fonda le basi della propria cultura sulle tradizioni civili dai cittadini comunemente condivise, sui valori umani e sociali espressi quotidianamente nel lavoro e nei rapporti tra le persone e le organizzazioni che in modo libero e creativo si esprimono e sviluppano.

2.  Valore particolarmente significativo è riconosciuto all'annuale rinnovo dell'ex voto alla Madonna dell'Angelo cui l'Amministrazione Comunale partecipa in rappresentanza della locale comunità civile, nella quarta domenica di luglio.

 

Art. 7 - Consiglio comunale dei ragazzi

1.  Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2.  Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva sulle seguenti materie:

  • politica ambientale, sport e giochi, tempo libero, scuola, cultura e spettacoli, rapporti con l'associazionismo e con le istituzioni preposte alla salvaguardia dei diritti dei ragazzi.

3.  Le modalità di elezione ed il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

 

Art. 8 - Principio  di  cooperazione

1.  Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali promuove la collaborazione con i Comuni vicini, con la Provincia, con la Comunità Montana di cui fa parte e con altri enti sovracomunali.

2.  Prima di assumere o di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione quali convenzioni, consorzi, accordi di programma, tenendo conto dell'omogeneità dell'area interessata.

3.  Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del comune.

 

CAPO  II - ISTITUTI  DI  PARTECIPAZIONE

Art. 9 - Strumenti  di  partecipazione

1.  I cittadini, singoli ed associati, partecipano all'attività amministrativa del Comune attraverso:

a)  istanze, petizioni e proposte;

b)  consultazioni popolari e referendum consultivi;

c)  organismi di partecipazione popolare;

d)  libere forme associative locali.

 

 Art. 10 - Istanze petizioni e proposte

1.  I cittadini, singoli o associati, possono presentare al Comune:

  • istanze per l'inizio di un procedimento amministrativo concernente interessi collettivi;
  • petizioni intese come manifestazione di opinione, invito, voto o denuncia diretta ad esporre comuni necessità per la migliore tutela di interessi collettivi;
  • proposte finalizzate alla migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le istanze, petizioni o proposte illustrano il contenuto e le finalità delle stesse e devono essere sottoscritte e presentate al protocollo del Comune, che, senza spese, ne rilascia ricevuta.

 

Art. 11 - Esame  delle  istanze,  delle  petizioni  e  delle  proposte

1. Le istanze, petizioni e proposte sono esaminate dagli organi competenti.

2. Entro trenta giorni sono comunicati ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di sessanta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia.

 

Art. 12 - Consultazione  della  popolazione

1. Il Consiglio, la Giunta o il Sindaco, al fine di acquisire elementi utili alle scelte di loro competenza, dispongono, nella materia di rispettiva competenza, la consultazione della popolazione o di particolari settori della stessa. In particolare la consultazione avviene attraverso le seguenti forme:

  • convocazione di assemblee;
  • formulazione di questionari, sondaggi di opinione ovvero verifiche a campione rivolte a particolari fasce della popolazione.

 

Art. 13 - Divieto  di  consultazione

1.  Le consultazioni di cui al precedente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali .

2.  A tal fine il periodo di interdizione delle consultazioni va dalla pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi fino al trentesimo giorno successivo la data delle consultazioni elettorali.

3.  Il regolamento disciplina le modalità per attuare la consultazione della popolazione nelle forme previste dal presente Statuto, per rendere noto l'esito alla cittadinanza e per l'adozione delle decisioni conseguenti da parte degli organi comunali.

 

Art. 14 - Organismi  di  partecipazione

1.  Il Comune può promuovere la formazione di organismi di partecipazione all'attività amministrativa, con particolare riferimento ai settori scolastico, socio-assistenziale, sportivo, turistico, ambientale, economico e culturale.

2.  Può promuovere in particolare la formazione della consulta delle associazioni del Comune ovvero delegare i compiti di coordinamento della stessa alla Pro Loco.

3.  Gli organismi di partecipazione possono avanzare proposte ed essere consultati dal Comune nei settori sopra indicati.

4.  Il regolamento definisce le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento degli organismi di partecipazione.

 

Art. 15 - Valorizzazione  del  libero  associazionismo

1.  Il Comune al fine di garantire il concorso della comunità all'azione amministrativa, valorizza le libere forme associative.

2.  Gli organi di governo e le commissioni consiliari possono promuovere ed attuare la consultazione degli organismi associativi.

3.  Sono considerati di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del turismo, del tempo libero e comunque tutte quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.

4.  Nei confronti degli organismi associativi di cui al comma 3, il Comune può intervenire con sostegno finanziari o mettendo a disposizione locali a titolo gratuito.

5.  Il Comune può stipulare con tali organismi associativi operanti nei settori sopra citati, apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.

6.  ll Consiglio comunale, ai fini sopra indicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro, siano iscritte in un Albo dell'associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La delibera che istituisce l'Albo deve contenere il regolamento per la sua tenuta.

 

Art. 16 - Partecipazione  al  procedimento  amministrativo

1.  Il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo è regolato dalla legge 7 Agosto 1990, n. 241, dal Regolamento Comunale,  e dai seguenti principi:

a)  l'attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità;

b)  l'amministrazione comunale non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;

c)  la comunicazione dell'avvio del procedimento deve essere effettuata a qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici e privati suscettibili di essere sacrificati dal procedimento, nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento stesso;

d)  le disposizioni di partecipazione al procedimento amministrativo non si applicano nei confronti della attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione e tributari;

e)  saranno comunque ammesse audizioni personali o di soggetti portatori di interessi generali costituiti in associazioni o comitati.

Tali audizioni possono essere promosse dall'amministrazione comunale o richieste dai soggetti indicati nella precedente lettera e).

 

Art. 17 - Pubblicità  degli  atti

1.  Nella sede municipale, in luogo di facile accesso al pubblico, è allestito un albo pretorio per la pubblicazione dello Statuto e dei regolamenti comunali, delle deliberazioni del consiglio e della giunta, degli avvisi di convocazione del consiglio comunale, delle concessioni edilizie e di tutti gli atti e avvisi che, per disposizione di legge, del presente Statuto, e di regolamenti generali o comunali devono essere portati a conoscenza della collettività.

2.  Apposite bacheche saranno allestite in vari punti del territorio comunale per la pubblicazione degli atti o fatti di maggior rilievo per la popolazione.

3.  Allo scopo di favorire il diritto di informazione dei cittadini, il Comune può pubblicare un notiziario contenente un rapporto dell'attività amministrativa svolta.

 

Art. 18 - Referendum  consultivi

1.   In materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2.   Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e in forma non tendenziosa e deve riguardare una unica questione concreta, di grande rilevanza per la generalità della popolazione.

3.   Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:

a)   tributi e tariffe;

b)   provvedimenti a contenuto vincolato definito da norme statali o regionali;

4.   Non possono essere proposti referendum consultivi in coincidenza con altre votazioni provinciali o comunali. A tal fine il periodo di interdizione delle consultazioni va dalla pubblicazione dei decreti di convocazione dei comizi fino al trentesimo giorno successivo la data delle consultazioni elettorali.

5.   Per un periodo di almeno cinque anni dallo svolgimento di  referendum non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.

6.   Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di quattro quesiti.

7.   Possono assumere l'iniziativa referendaria:

a)   il Consiglio comunale con deliberazione contenente il quesito referendario.

b)   il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale è presentata la richiesta, con firme autenticate nelle forme di legge.

Tale richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco, il quale propone al Consiglio Comunale il provvedimento che dispone il referendum dopo la verifica, da effettuarsi dalla segreteria comunale entro quindici giorni dalla data di ricevimento, della regolarità della richiesta.

Qualora dalla verifica emerga l'inammissibilità del referendum, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio Comunale che decide definitivamente al riguardo con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

8.   Il referendum è valido quando hanno partecipato al voto la maggioranza dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

 

Art. 19 - Effetti  del  referendum

1.  Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2.  Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

 

Art. 20 - Difensore  civico

1.  Il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica Amministrazione comunale è esercitato dal Difensore Civico, organo istituito con il presente Statuto, che ne regola l'elezione e l'attività.

2.  Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

3.  Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto, ed è rieleggibile per un ulteriore mandato.

4.  E' compito del Difensore Civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco ed agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.

5.  E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico motivate risposte di rispettiva competenza.

6. Sono requisiti per la carica: essere cittadino elettore in un comune della provincia, avere titolo di studio almeno di scuola media superiore, adeguata esperienza amministrativa e notoria stima pubblica. Al fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il Consigliere comunale.

7.  Il Consiglio comunale può revocare il Difensore Civico, per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza, con la medesima maggioranza prevista per l'elezione.

8.  Il regolamento stabilisce le norme di funzionamento dell'ufficio di Difensore Civico.

 

Art. 21 - Difensore  civico  sovracomunale

1.  La figura del difensore civico può essere istituita a livello sovracomunale con altri Comuni; in tal caso tra i Comuni interessati verrà stipulata un'apposita convenzione nella quale verranno definite le modalità di nomina, la durata in carica del difensore civico, nonché i rapporti di tipo organizzativo e finanziario per il funzionamento dell'ufficio. Nel caso di istituzione del difensore civico sovracomunale non si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 20, né il requisito di cittadino elettore contenuto nel comma 6 del medesimo articolo.

 

CAPO  III - ORGANI  POLITICI

 Art. 22 - Organi

1.  Sono organi politici del Comune il consiglio, la giunta ed il sindaco.

2.  Spettano agli organi politici del comune la funzione di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabiliti dallo statuto, nell'ambito della legge.

 

 Art. 23 - Il  Consiglio  comunale

1.  Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico amministrativo generale e ne controlla l'attuazione.

 

Art. 24 - Competenze  ed   attribuzioni

 1.  Il Consiglio comunale esercita esclusivamente le potestà e le competenze previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle disciplinate da leggi speciali nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo.

2.  Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

3.  Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

 

Art. 25 - Diritti dei Consiglieri

1.  Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato.

2.  Per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo il consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabiliti dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre, essi hanno diritto ad ottenere, da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.

3.  I consiglieri comunali hanno diritto di presentare:

a)  proposte di deliberazione;

b)  interrogazioni e mozioni;

c)  ordini del giorno

4.  Le modalità e le forme di esercizio del diritto di controllo politico amministrativo e di iniziativa del consigliere comunale sono disciplinate dal regolamento.

 

Art. 26 - Doveri dei Consiglieri Comunali

1.  Ciascun consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.

2.  I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali sono membri.

3.  I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'accertamento dell'assenza maturata dal consigliere interessato, provvede, con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento di decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di inizio del procedimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative eventualmente presentate dal consigliere interessato.

 

Art. 27 - Gruppi  consiliari

1.  I consiglieri possono costituirsi in gruppi, composti da almeno due componenti, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco ed al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2.  Nel caso che una lista presentata abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3.  E' istituita la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali di fornire adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio.

 

Art. 28 - Commissioni

 1.  Il Consiglio comunale può istituire commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di studio, consultive, di proposta.

2.  Il regolamento ne disciplina le materie di competenza, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3.  Le commissioni consiliari hanno la facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, degli organismi associativi e rappresentativi di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

 

Art. 29 - Attribuzioni  delle  commissioni  permanenti

1.  Le commissioni permanenti hanno, nei settori di competenza previsti dal regolamento, compiti di consultazione, di ricerca, di promozione, di proposta, nonché potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione.

 

Art. 30 - Commissioni  temporanee

1.  Le commissioni temporanee sono istituite in tutte quelle situazioni in cui si dimostri l'opportunità di disporre di una più approfondita conoscenza delle questioni, sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare.

2.  Tali commissioni hanno funzioni consultive, di studio e di proposta.

 

Art. 31 - Commissioni  di  indagine

1.  Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può costituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

2.  I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare sul funzionamento degli organi di governo. Nel caso di costituzioni di commissioni d'indagine aventi funzioni di controllo o garanzia, la presidenza delle stesse deve essere attribuita alle opposizioni.

3.  I risultati delle indagini vengono riferiti al Consiglio comunale.

 

 Art. 32  - Linee programmatiche di mandato

1.  Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.

2.  Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti, o modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio.

3.  Entro il 30 giugno di ogni anno il consiglio verifica l'attuazione delle linee programmatiche, da parte del sindaco e della giunta. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero insorgere in ambito locale.

 

Art. 33 - Funzionamento del Consiglio

1.  Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal regolamento, nel quadro dei seguenti principi:

a)  Convocazione in adunanza ordinaria; straordinaria, ossia su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; urgente, allorchè sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili. I termini di comunicazione degli avvisi di convocazione sono differenziati, in conformità alla natura ed alle esigenze connesse alle diverse adunanze;

b)  Divieto di deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, salvo che alla seduta siano presenti tutti i consiglieri in carica e vi sia unanimità di voti per l'inclusione dell'argomento all'ordine del giorno.

c)  Pubblicità, di norma, delle sedute, tranne le eccezioni previste dal regolamento;

d)  Votazione, di norma, palese, salvo i casi concernenti persone disciplinati eventualmente dal regolamento;

e)  Voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti per l'approvazione delle deliberazioni, salvo che siano richieste dalla legge o dallo statuto maggioranze qualificate;

f)   Computo tra i presenti e non tra i votanti degli astenuti volontari;

g)  Computo delle schede bianche o nulle, nelle votazioni segrete, ai fini del numero dei consiglieri votanti;

h)  Votazione separata per i gruppi di minoranza e di maggioranza, limitata ai candidati espressione dei rispettivi gruppi, allorchè sia prescritta la rappresentanza necessaria delle opposizioni negli organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni dipendenti o soggetti a vigilanza del comune, nonché nell'ambito delle commissioni, anche a carattere consultivo, previste dalla legge, dallo statuto o da regolamenti.

 

Art. 34 - Giunta comunale

1.  La Giunta comunale è organo di impulso per la gestione amministrativa. Essa collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche.

2.  Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3.  Adotta tutti gli atti  idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare; adotta gli altri atti che rientrano nello svolgimento delle predette funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

4.  La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

 

Art. 35 - Composizione e prerogative

1.  La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori che va da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque).

2.  Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e la decadenza sono disciplinati dalla legge.

3.  Gli Assessori potranno essere nominati tra cittadini non Consiglieri, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.

4.  Gli Assessori esterni partecipano alle sedute del Consiglio comunale, senza diritto di voto. Gli Assessori esterni non sono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta e non possono assumere la presidenza del consiglio comunale in sostituzione o su delega del sindaco. Nel caso in cui tutti gli assessori non rivestano la carica di consigliere comunale la presidenza del consiglio comunale, in sostituzione o su delega del Sindaco, è assunta dal consigliere del gruppo di maggioranza che ha ottenuto la maggior cifra individuale di voti.

5.  Ciascun Assessore può essere incaricato dal Sindaco della cura di specifici settori di attività.

6.  Gli Assessori non adottano atti con rilevanza esterna, salvo che per le materie attribuite alla competenza esclusiva del sindaco ad essi espressamente delegata.

7.  Le dimissioni dalla carica di Assessore sono rassegnate al Sindaco, che provvede alla sostituzione entro venti giorni, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva. Le dimissioni singole sono irrevocabili ed hanno effetto dalla loro presentazione.

8.  Il Sindaco può motivatamente revocare gli Assessori allorquando, successivamente alla nomina, si verifichino casi di incompatibilità o l'Assessore non condivida più il programma politico, al punto da intralciarne la realizzazione.

9.  Ad ogni effetto previsto dallo statuto è Assessore anziano il più anziano di età.

 

Art. 36 - Competenze

1.  La giunta adotta, in generale, gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore od ai responsabili dei servizi.

2.  La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a)  predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale;

b)  approva il piano esecutivo di gestione ed il piano dettagliato degli obiettivi, su proposta del direttore generale;

c)  approva i programmi esecutivi, progetti di lavori pubblici e loro varianti;

d)  elabora le linee di indirizzo da sottoporre al consiglio;

e)  modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;

f)  assume atti di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e di decentramento;

g)  stabilisce i criteri per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso e per il conferimento di incarichi professionali; adotta, in assenza dei suddetti criteri, i relativi provvedimenti;

h)  specifica i criteri generali stabiliti nel regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone; adotta, per i casi non disciplinati dai suddetti criteri di dettaglio, i relativi provvedimenti;

i)   approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

j)   determina e modifica l'organigramma del comune;

k)  adotta il piano triennale ed annuale delle assunzioni di personale;

l)   indice procedimenti per le assunzioni a tempo determinato o per progetti di lavoro socialmente utili non previsti nel piano annuale delle assunzioni;

m) adotta criteri per la stipulazione di contratti a tempo determinato per funzionari dell'area direttiva e alte specializzazione, al di fuori della dotazione organica, secondo la disciplina del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

n)  preleva somme dal fondo di riserva nei casi e nei limiti previsti dalla legge;

o)  adotta criteri per il conferimento di collaborazioni esterne a tempo determinato;

p)  conferisce incarichi per progettazione interna di lavori pubblici o per atti di pianificazione urbanistica;

q)  adotta criteri o pareri per trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

r)   formula indirizzi per la mobilità esterna di personale;

s)  definisce gli indirizzi da fornire alla delegazione trattante di parte pubblica; approva il contratto collettivo decentrato ed autorizza la sottoscrizione dello stesso;

t)  autorizza il sindaco a promuovere ed a resistere alle liti;

u)  dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni;

 

Art. 37 - Funzionamento della Giunta comunale

1.  La giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2.  Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3.  Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal sindaco.

4.  Le sedute della giunta non sono pubbliche. Sono applicabili i criteri previsti per il funzionamento del consiglio comunale alle lettere d); f); g) del precedente articolo 34.

 

Capo  IV - Disposizioni  comuni  agli  organi  collegiali

 Art. 38 - Astensione  obbligatoria

1.  Il sindaco e i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge, dei parenti ed affini sino al quarto grado.

2.  L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo della discussione e votazione.

3.  L'astenuto non è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.

4.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al segretario comunale.

 

 Art. 39 - Assistenza  e  verbalizzazione

 1.  Alle sedute degli organi collegiali partecipa il segretario comunale, o se impedito o assente colui che è abilitato a sostituirlo, il quale redige il processo verbale di ciascuna deliberazione e svolge funzioni di assistenza giuridico amministrativa  sui quesiti tecnico-giuridici sollevati dagli assessori e dai consiglieri, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

2.  Nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione, il segretario comunale ed il vice segretario, ove esista, devono astenersi dalla partecipazione alla relativa deliberazione ed allontanarsi dall'aula. Le funzioni di verbalizzazione ed assistenza sono svolte, per il caso specifico da un consigliere o assessore designato dal presidente.

3.  I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale o da chi lo ha sostituito.

 

Capo  V - Il sindaco

 Art. 40 - Il sindaco

1.  Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge.

2.  I casi di ineleggibilità, incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica sono disciplinati dalla legge.

3.  Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, quale organo di amministrazione, di vigilanza, di organizzazione, ufficiale di governo ed autorità sanitaria locale.

 

 Art. 41  - Attribuzioni  di  amministrazione

1.   Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

2.   In particolare il sindaco:

a)   Nomina e revoca gli assessori;

b)  dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;

c)  promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

d)  convoca i comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento.

e)  provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio in carica;

f)  coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti;

g)  nomina e revoca il segretario comunale, secondo le modalità stabilite dalla legge

h)  ha facoltà di conferire e revocare al segretario comunale le funzioni di direttore generale o di stipulare convenzioni con altri comuni, fino al raggiungimento di 15.000 abitanti;

i)   nomina e revoca i responsabili dei servizi, nell'ambito delle previsioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

j)   nomina e revoca, previa deliberazione della giunta comunale, di funzionari dell'area direttiva e per alte specializzazioni, al di fuori della dotazione organica;

k)  conferisce, previa deliberazione della giunta comunale, incarichi per collaborazioni esterne a tempo determinato;

l)   autorizza il segretario comunale ed i dipendenti all'esercizio di incarichi provenienti da altre amministrazioni o da società o persone fisiche;

m) nomina il nucleo di valutazione;

n)  promuove e resiste alle liti, previa autorizzazione della giunta comunale.

 

Art. 42 - Attribuzioni  di  vigilanza

1.  Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza:

a)  ha facoltà di disporre l'acquisizione presso tutti gli uffici e servizi di informazioni e di atti, anche riservati;

b)  dispone l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni, le società di capitali cui l'ente aderisce, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale;

c)  promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, enti e società dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a vigilanza del Comune svolgono la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta;

d)  compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'attività del comune.

 

Art. 43 - Attribuzioni  di  organizzazione

1.  Il sindaco, nelle sue funzioni di organizzazione:

a)  Stabilisce gli argomenti da iscrivere agli ordini del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. In caso di impedimento del Sindaco o degli Assessori titolati ad assumere la presidenza del consiglio, quest'ultima è assunta dal capogruppo di maggioranza.

b)  provvede alla convocazione del consiglio comunale quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

c)  esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi e dal regolamento;

d)  propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

e)  convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;

f)   riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio, in quanto di competenza consiliare.

 

Art. 44 - Attribuzioni nei servizi di competenza statale

1.  Il sindaco, quale ufficiale di governo, sovraintende:

a)  alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b)  alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine pubblico, di sanità e di igiene pubblica;

c)  allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;

d)  alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2.  Il sindaco, quale ufficiale di governo, inoltre:

a)  adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

b)  In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui alla lettera a);

c)  Adotta atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.

 

Art. 45 - Vicesindaco

1.  Il sindaco, all'atto della nomina della giunta designa, fra gli assessori, il vicesindaco che lo sostituisce nel caso di sua assenza o impedimento, nell'esercizio delle funzioni.

2.  Nel caso di impedimenti o di assenze anche del vicesindaco il sindaco è sostituito da altro assessore, secondo l'ordine progressivo contenuto nell'atto di nomina della giunta comunale.

 

 Art. 46 - Deleghe  del  sindaco  agli  assessori  quale  capo  dell'amministrazione

1.  Il sindaco può conferire con atto scritto specifiche deleghe solamente agli assessori nelle materie che la legge o lo Statuto riservano alla sua competenza.

2.  Agli assessori può essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo Statuto riservano alla competenza del sindaco.

3.  Il sindaco può inoltre incaricare singoli assessori di curare l'istruttoria in determinati settori omogenei dell'attività della Giunta.

4.  Gli assessori delegati rispondono dell'attività svolta unicamente al sindaco.

 

Art. 47 - Deleghe  del  sindaco  quale  Ufficiale  di  Governo

1.  Il sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.

 

Art. 48  - Comunicazione  ed  efficacia  delle  deleghe

1.  Le deleghe rilasciate al vicesindaco e agli assessori sono comunicate al Consiglio.

2.  Le deleghe hanno efficacia fino alla loro revoca.

 

Art. 49 - Mozioni di sfiducia

1.  Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2.  Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

 

Art. 50 - Dimissioni ed impedimento permanente del sindaco

1.  Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

2.  L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone, di cui uno espressione delle minoranze, eletta dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di specifica competenza, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3.  La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in sua mancanza, da chi è abilitato a sostituirlo che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari.

4.  La commissione, nel termine di trenta giorni dalla nomina, relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5.  Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

 

CAPO VI - UFFICI  E  PERSONALE

 Art. 51 - Principi  organizzativi

1.  L'organizzazione degli uffici del Comune si conforma ai criteri di buon andamento, imparzialità, economicità, produttività, efficacia ed efficienza nei servizi.

2.  Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall'organizzazione degli uffici del Comune, al cui vertice è posto il segretario comunale e / o il direttore generale.

 

 Art. 52   - Uffici

1.  Gli uffici sono organizzati in base all'affinità delle funzioni e degli interventi secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2.  I criteri di organizzazione degli uffici sono i seguenti:

  • Organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
  • Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale;
  • articolazione per funzioni omogenee, finali e strumentali;
  • autonomia, trasparenza, efficienza, funzionalità ed economicità di gestione;
  • collaborazione di tutto il personale per il conseguimento degli obiettivi.

3.  I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e la loro economicità.

4.  Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

 

 Art. 53 - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

 1.  Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2.  Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta il compito di attuare gli obiettivi e gli indirizzi assegnati secondo principi di professionalità e responsabilità.

3.  L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o intersettoriali.

 

Art. 54 - Diritti e doveri dei dipendenti

 1.  I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2.  Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì responsabile verso il direttore, il responsabile dei servizi degli atti compiuti e dei risultati conseguiti, nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

 

Art. 55  - Il direttore generale

1.  Il Sindaco può procedere alla nomina di un direttore generale previa stipulazione di una convenzione tra comuni le cui popolazioni sommate raggiungono 15.000 abitanti.

2.  In mancanza della stipulazione della convenzione di cui al comma uno, il Sindaco può conferire le funzioni medesime al segretario comunale.

3.  Competono al direttore generale:

a)  l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal sindaco;

b)  la sovraintendenza della gestione amministrativa;

c)  la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;

d)  la collaborazione con la Giunta Comunale alla stesura del piano esecutivo di gestione;

e)  le altre funzioni previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4.  La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

 

 Art. 56 - Il  Segretario  Comunale

1.  Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa, nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai Regolamenti, rilasciando pareri secondo la disciplina dettata dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2.  Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni e dei Responsabili dei servizi, ne coordina l'attività ed inoltre:

  • partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
  • può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte e può autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
  • presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
  • svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o conferitegli dal Sindaco;

 

Art. 57   - Il  Vicesegretario

1.  La dotazione organica del personale può prevedere il posto di vicesegretario comunale.

2.  Il vicesegretario svolge le funzioni vicarie del segretario, lo coadiuva e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

3.  L'assunzione del vicesegretario è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla carriera di segretario comunale.

 

Art 58 - Responsabili  dei  servizi

1.  I responsabili dei servizi sono individuati, secondo quanto dispone il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nei soggetti preposti alla direzione delle articolazioni della struttura comunale.

2.  Essi vengono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato secondo criteri di professionalità in relazione agli obiettivi definiti dai programmi dell'amministrazione, ai sensi delle leggi vigenti.

3.  Ai responsabili dei servizi è attribuita l'attività gestionale dell'ente, in attuazione degli indirizzi degli organi di governo con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti operativi e responsabilità di risultato nei limiti delle risorse attribuite; rispondono altresì della validità delle prestazioni rese e del raggiungimento degli obiettivi programmati.

4.  Spettano ai Responsabili le funzioni previste dall'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, specificate in dettaglio dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché quelle ad essi attribuite dal sindaco con provvedimento motivato.

 

Art. 59 - Incarichi  di  direzione

1.  La copertura dei posti dei responsabili dei servizi e degli uffici, o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi rimanendo i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2.  I limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere coperti tali posti sono stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

 

CAPO VII - SERVIZI PUBBLICI

 Art. 60 - Servizi  pubblici  comunali  e  forme  di  gestione

1.  Il Comune può assumere la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2.  La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse alternative previste dalla legge, favorendo quelle che consentono l'integrazione e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati.

 

 Art. 61 - Nomina,  surroga  e  revoca  degli  amministratori di  aziende enti ed istituzioni

1.  I rappresentanti del comune presso aziende, enti ed istituzioni sono nominati, designati e revocati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale.

2.  Con le modalità di cui al comma precedente il sindaco procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di 45 giorni dalla cessazione dalla loro carica.

3.  Il provvedimento di revoca deve essere motivato.

 

Art. 62 - Istituzione

1.  Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2.  Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità di azione rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.

4. Agli amministratori delle istituzioni si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite per i consiglieri comunali, estendendosi all'istituzione ogni riferimento normativo riguardante il comune.

5.  Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione conformandosi agli indirizzi generali approvati dal consiglio comunale.

6.  L'amministrazione e la gestione dell'istituzione, la vigilanza ed i controlli sulla stessa sono disciplinati da un apposito regoIamento comunale.

7.  ll Consiglio comunale, all'atto della costituzione dell'istituzione le conferisce il capitale di dotazione, e ne determina le finalità e gli indirizzi.

 

Art. 63 - Partecipazione  a  società  di  capitali

1.  Il Comune può partecipare a società per azioni ed a responsabilità limitata e promuoverne la fondazione.

2.  Qualora la partecipazione del Comune a società per azioni ed a responsabilità limitata sia superiore al venti per cento, lo Statuto di queste dovrà prevedere che almeno un membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale siano nominati dal Comune, ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile.

 

Art. 64 - Promozione  di  forme  associative

 

1.  Il Comune promuove forme associative e di cooperazione con altri comuni, con la provincia e con la Comunità Montana e partecipa ad accordi di programma ove sia richiesta un'azione integrata e coordinata di soggetti pubblici diversi.

 

Art. 65 - Rappresentanza  del  Comune  presso società  di  capitali  e  strutture  associative

1.  Il rappresentante del Comune nell'assemblea delle società di capitali e dei consorzi fra enti locali è il sindaco o un assessore dallo stesso delegato.

2.  Il sindaco riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle società di capitali.

 

CAPO VIII - FINANZE  E  CONTABILITA'

 Art. 66 - Ordinamento

1.  L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2.  Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3.  Il comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

 

Art. 67 - Attività finanziaria del comune

1.  Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazione ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2.  I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi indispensabili.

3.  Il comune applica le imposte e le tasse tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi ed applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

 

Art. 68 - Controllo interno

1. Il Comune adotta un sistema di controllo interno, al fine di:

-  Garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

-  Verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione medesima al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

-  valutare le prestazioni del personale cui siano affidate la responsabilità degli uffici e dei servizi;

-  valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Il sistema di controllo interno si avvale degli strumenti del controllo di regolarità amministrativa e contabile, del controllo di gestione, del nucleo di valutazione e del controllo strategico, secondo i principi previsti dal D.Lgs n. 286/99 secondo le modalità, i soggetti e le procedure indicate nel regolamento degli uffici e dei servizi.

    

Art. 69 - Collegio dei Revisori dei conti

1.  Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto disposto dalla legge.

2.  I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano al loro incarico secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.

3.  Il Collegio dei Revisori, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità, :

  • collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
  • esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
  • attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4.  Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti, ai documenti del Comune ed alle risultanze del sistema di controllo di gestione.

5.  I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

6.  I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, gli obblighi, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità dei Revisori, sono stabiliti dalle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

7.  All'organo di revisione possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione, nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 20 del dlgs 3 febbraio 1993, n. 29.

 

CAPO IX - FUNZIONE  NORMATIVA

 Art. 70 -Revisione  dello  Statuto

1.  Ogni revisione dello Statuto deve essere deliberata dal Consiglio comunale attraverso il procedimento stabilito dalla legge per la sua approvazione.

2.  La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione del nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

 

Art. 71 - Interpretazione  autentica  dello  Statuto

1.  Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri delle norme giuridiche di cui alle preleggi del codice civile.

 

 Art. 72 - Regolamenti

1.  Il Consiglio comunale adotta regolamenti concernenti materie previste dalla legge e dallo Statuto, nonché in tutte le altre materie di competenza comunale.

2.  I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio unitamente alla deliberazione di approvazione per 15 giorni consecutivi.

 

Art. 73 - Norma  transitoria

1. I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

 

Art. 74 - Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato lo Statuto approvato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 59 del 7.10.1991  e n. 70 del 30.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

 

 

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale 12 maggio 2000, n. 36, inviata al CO.RE.CO di Venezia in data  17.05.2000, ricevuta dal CO.RE.CO di Venezia il 19 maggio 2000 al n. 5602 di prot., divenuta esecutiva per decorrenza di termini in data 16.06.2000.

PUBBLICATO sul B.U.R. n. 70 del 04.08.2000.

PUBBLICATO all'Albo Pretorio del Comune in data 21.08.2000 per trenta giorni.

IN VIGORE dal 21.09.2000.

MODIFICATO con deliberazione del Consiglio comunale  19.06.2007, n. 49 (Modifica: art. 35, comma 1)

PUBBLICATO sul  B.U.R. n. 64 del 20.07.2007.

PUBBLICATO all'Albo Pretorio del Comune in data 02.08.2007 per trenta giorni.

IN VIGORE dal  03.09.2007