A chi è rivolto
La madre lavoratrice può richiederlo solo se non beneficia dell’indennità di maternità erogata dal proprio ente previdenziale, anche tramite il datore di lavoro (cfr. artt. 22, 66 e 70 del d.lgs. 151/2001), oppure quando l’importo del trattamento economico previdenziale per la maternità è inferiore all’assegno (in questo caso spetta solo la cd. quota differenziale).
L’assegno può essere richiesto alle seguenti condizioni:
- madre cittadina italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea, oppure – se cittadina straniera – in possesso di carta di soggiorno o di permesso unico di lavoro o per motivi di ricerca con validità superiore a 6 mesi, di permesso per asilo o per protezione sussidiaria
- ISEE 2026 inferiore a euro 20.382,90.